Protezione individuale
I Dpi (dispositivi di protezione individuale) devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
I Dpi devono essere:
- conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475.;
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più Dpi, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei Dpi:
- effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- individua le caratteristiche dei Dpi necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi Dpi;
- valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei Dpi fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei Dpi disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate al punto prima;
- aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un Dpi deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
- entità del rischio;
- frequenza dell'esposizione al rischio;
- caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- prestazioni del Dpi.
Il datore di lavoro:
- mantiene in efficienza i Dpi e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
- provvede a che i Dpi siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- destina ogni Dpi ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso Dpi da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il Dpi lo protegge;
- rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni Dpi;
- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei Dpi.
Obblighi dei lavoratori
I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lett. g) e 5.
I lavoratori utilizzano i Dpi messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
I lavoratori:
- hanno cura dei Dpi messi a loro disposizione;
- non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei Dpi messi a loro disposizione.
Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei Dpi.
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Contatti:
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