Sicurezza sul lavoro

Medico competente

Il medico in azienda (o medico competente), per definizione di legge, non può essere rappresentata da qualsiasi medico, ma può essere svolta esclusivamente da quei medici che hanno ottenuto una specializzazione in medicina del lavoro o un'altra equipollente, indipendentemente poi che siano liberi professionisti, dipendenti della struttura presso cui operano o dipendenti di un'altra struttura pubblica o privata convenzionata.
Il medico competente non è però una figura presente in tutte le aziende; infatti lo stesso art. 16 del D. Lgs 626/94 prevede che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori sia fatta dal medico competente, ma solo nei casi previsti dalla legge. Ne deriva, perciò, la necessità per il datore di lavoro di conoscere quei casi in cui i lavoratori debbano essere sottoposti obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria per il tramite di un medico competente.

I lavoratori che devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per il tramite di un medico competente sono:
  • I dipendenti che svolgono movimentazione dei carichi, intesa sia come sollevamento di un peso, sia come deposizione, trazione e spinta dello stesso. Tali manovre sono definite pericolose, poiché possono indurre delle lesioni dorso lombari, nei casi in cui il carico da sollevare sia troppo pesante (oltre 30Kg per gli uomini, 20 Kg per le donne), oppure sia scomodo a causa di un baricentro spostato o per qualsiasi altro fattore che determini delle condizioni di rischio (frequenza di movimento.);
  • Tutti i lavoratori che occupano delle postazioni munite di videoterminali. Per almeno 20 ore settimanali, sono soggetti a sorveglianza con frequenza variabile dipendentemente dall'età del lavoratore e dall'eventuale insorgenza di problemi oftalmici;
  • I lavoratori che prestano servizio notturno (D. Lgs 532/99);
  • Coloro che, in seguito all'esito della valutazione dei rischi eseguita dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP, sono considerati esposti ad agenti chimici cancerogeni o ad altri agenti chimici pericolosi (D. Lgs 25/02) o ad agenti biologici;
  • Gli adolescenti ed i bambini soggetti a qualsiasi mansione.
  • I lavoratori esposti al piombo o ai suoi composti organici, quando la concentrazione nell'aria supera i 40µg/m3, o il livello di piombemia nel sangue è > a 35µg/100ml di sangue (D. Lgs 277/91);
  • I dipendenti esposti a rumori derivanti dall'attività lavorativa stessa , quando a seguito di specifica misurazione risulti un'esposizione lavorativa quotidiana superiore a 85dBA (D. Lgs 277/91).

In tutti i casi sopra citati, il medico del lavoro (o altresì medico competente), preventivamente, esegue una visita dei lavoratori per valutarne la loro idoneità allo svolgimento della mansione; tale affermazione però non deve trarre in inganno poiché questa visita non può essere fatta preventivamente all'assunzione del lavoratore, bensì deve essere fatta successivamente e solo allo scopo di verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui sono destinati i dipendenti.
Per questo motivo, ciò non toglie che sia il datore di lavoro che il lavoratore stesso possano richiedere un visita medica, al fine di evidenziare comunque l'idoneità fisica o l'insorgenza di patologie ricollegabili alla mansione anche se questa non richiede espressamente la sorveglianza sanitaria.
A completamento della sua attività finora esposta, il medico competente è tenuto a documentare il suo lavoro e ad informare sia i lavoratori che il datore di lavoro.
 
 
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Sezioni:
Definizioni 626
Soggetti della prevenzione
Responsabile del servizio prevenzione e protezione
Medico competente
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 
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