Mobbing in ufficio
Il mobbing, o terrore psicologico sul posto di lavoro, si riferisce ad una modalità di comunicazione ostile, non etica, sistematicamente diretta da uno o più soggetti (specialmente) verso un solo individuo che per mezzo di persistenti attività di mobbing, è spinto e mantenuto in una condizione d'impotenza.
Queste azioni avvengono con una frequenza elevata (almeno una volta alla settimana) e per periodi protratti (almeno per sei mesi).
A causa di della frequenza e della durata del comportamento ostile, questo maltrattamento porta a sofferenza mentale, psicosomatica, e sociale.
Il mobbing sul luogo di lavoro può essere classificato per tipologia in:
- Mobbing di tipo verticale: quando la violenza psicologica viene posta in essere nei confronti della vittima da un superiore. Questa forma viene anche definita bossing o bullying:
- bossing: azione compiuta dall'azienda o dalla direzione del personale nei confronti di dipendenti divenuti scomodi. Si tratta dunque di una strategia aziendale di riduzione, ringiovanimento o razionalizzazione degli organici (detto anche mobbing pianificato);
- bullying: indica i comportamenti vessatori messi in atto da un singolo capo.
- Mobbing di tipo orizzontale: quando l'azione discriminatoria è messa in atto dai colleghi nei confronti del soggetto colpito.
- Mobbing individuale: quando oggetto è il singolo lavoratore.
- Mobbing collettivo: quando colpiti da atti discriminatori sono gruppi di lavoratori (si pensi alle ristrutturazioni aziendali, prepensionamenti, cassa integrazione etc.)
- Mobbing dal basso sia individuale che collettivo: quando viene messa in discussione l'autorità di un superiore.
Ai fini della presente legge per "mobbing" s'intendono "atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte del datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.", Art. 2.
Gli atti ed i comportamenti di cui al comma 1 possono consistere in:
- pressioni o molestie psicologiche;
- calunnie sistematiche;
- maltrattamenti verbali ed offese personali;
- minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire, anche in forma velata ed indiretta;
- critiche immotivate ed atteggiamenti ostili;
- delegittimazione dell'immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all'impresa, ente od amministrazione;
- esclusione od immotivata marginalizzazione dall'attività lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni;
- attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi inrelazione alle condizioni fisiche e psicologiche del lavoratore;
- attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto;
- impedimento sistematico ed immotivato all'accesso a notizie ed informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro;
- marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale;
- esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a produrre danni o seri disagi;
- atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni sessuali, di razza, di lingua e di religione.
L'Art. 9 dello Statuto dei Lavoratori riconosce alle rappresentanze sindacali il diritto di "promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure atte a tutelare la (loro) salute e la( loro) integrità fisica" dei lavoratori.
Il d.Lgs. 626/94 pone in gioco figure come il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e istituisce il documento aziendale di valutazione dei rischi e di programmazione della sicurezza.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
- redigere un documento contenente la descrizione dell'organizzazione aziendale nonché il codice interno di corretto comportamento che deve essere consegnato ad ogni lavoratore e che, commisurato alla propria organizzazione aziendale, deve vietare:
- gli atteggiamenti ostili, strumentali e comunque immotivati;
- calunnie sistematiche al lavoratore o alla sua famiglia maltrattamenti verbali e offese personali linguaggio volgare o blasfemo;
- gli atti e/o comportamenti diretti ad intimorire e/o ad avvilire la persona;
- le critiche immotivate o esagerate;
- il sabotaggio o impedimento deliberato dell'esecuzione del lavoro;
- gli atti di ostruzionismo nell'accesso a notizie e informazioni inerenti l'attività lavorativa o la fornitura di informazioni non corrette o incomplete;
- la privazione degli strumenti necessari a svolgere l'attività;
- il controllo dell'operato del lavoratore senza che egli ne sia informato e con l'intento di danneggiarlo;
- l'esclusione o l'emarginazione dai compiti abituali;
- la delegittimazione dell'immagine privata e/o professionale anche di fronte a estranei;
- l'attribuzione di compiti eccessivi e di sovraccarico di lavoro;
- l'attribuzione di lavori inutili;
- la richiesta continua di lavoro straordinario non motivato o alternativamente la sottrazione di lavoro;
- l'attribuzione di compiti dequalificanti;
- l'esclusione da iniziative di formazione o di riqualificazione professionale;
- un deliberato isolamento fisico del lavoratore;
- organizzare un'attività di formazione interna di almeno 4 ore annue sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 7
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