Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Art. 9
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubritą degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivitą aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- le prescrizioni degli organi di vigilanza.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
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Contatti:
PLS S.r.l
Via G. Donizetti, 4
20122 Milano
Tel. 02.55196790
Fax. 02.70039991
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