Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
"Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne salute e sicurezza.", Art.2.
Il Rappresentante dei lavoratori non può subire pregiudizio per l'esercizio delle funzioni e gode delle tutele di legge previste per i rappresentanti sindacali.
Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza sono le seguenti:
- ha accesso ai luoghi di lavoro;
- viene consultato preventivamente in ordine alla Valutazione dei Rischi;
- consulta il documento redatto in seguito alla Valutazione;
- consulta il Registro degli Infortuni;
- viene consultato nella designazione degli addetti ai Servizi di Prevenzione, di Prevenzione Incendi, di Pronto Soccorso, Emergenza ed Evacuazione dei Lavoratori;
- viene consultato in merito alla organizzazione della Formazione ai lavoratori;
- riceve informazione e documentazione in merito alla Valutazione dei Rischi e alle misure di prevenzione relative;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove individuazione e attuazione delle misure di prevenzione;
- avverte il responsabile dei rischi individuati;
- partecipa alla riunione periodica di prevenzione;
- formula osservazioni in caso di visite di Enti di controllo.
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza può indire un'apposita riunione nei casi di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Nomina del rappresentante della sicurezza
Secondo gli art. 18 e 19 il rappresentante per la sicurezza è eletto e designato in tutte le aziende o unità produttive.
Fino a 15 dipendenti occupati, il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, nel caso in cui non dovesse essere eletto tra i lavoratori, può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo e ancora, può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Oltre i 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda e in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
Fino a 15 dipendenti: elezioni e modalità
- Il Rappresentante aziendale viene eletto dai lavoratori all'interno della stessa struttura;
- le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori definiscono congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del rappresentante per la sicurezza;
- l'elezione viene svolta a suffragio universale ed a scrutinio segreto;
- viene eletto il lavoratore che raggiunge il maggiore numero di voti; la durata dell'incarico è di 3 anni;
- i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletti vengono inviati all'Organismo paritetico provinciale;
- qualora il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non venisse eletto all'interno dell'azienda, in base alla contrattazione collettiva, può essere individuato nell'ambito territoriale o comparto produttivo oppure designato o eletto nell'ambito delle rappresentanze sindacali.
Oltre i 15 dipendenti: elezioni e modalità
- RSU già costituita: i RLS vengono designati all'interno della RSU; successiva ratifica dei lavoratori.
- RSU da costituire: i RLS vengono specificatamente indicati tra i candidati proposti per l'elezione delle RSU pertanto, vengono adottate le procedure RSU.
- RSA dell'OO.SS. firmatarie: elezione a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
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Contatti:
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