Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
- all'individuazione dei fattori di rischio;
- alla valutazione dei rischi;
- all'individuazione delle misure di sicurezza;
- ad elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali;
- propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipa alle consultazioni in materia di sicurezza.
Responsabile interno
Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di prevenzione e protezione, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante della sicurezza.
Responsabile esterno del servizio
Se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può fare ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda. Il responsabile del servizio esterno deve avere attitudini e capacità adeguate. Il datore di lavoro non è comunque liberato dalle proprie responsabilità in materia.
Datore di lavoro
Può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, previa specifica formazione e previo possesso dei requisiti mimini di idoneità, nei seguenti casi:
- aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti;
- aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
- aziende della pesca fino a 200 addetti;
- altre aziende fino a 200 addetti (tra cui aziende commerciali).
Può avvalersi per integrare la propria azione di persone esterne all'azienda in possesso di adeguate capacità professionali (vedi art. 10).
Nei casi di cui il datore di lavoro ha scelto un responsabile interno o esterno il datore di lavoro comunica all'Ispettorato del Lavoro e all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente, il nominativo delle persone designate come responsabili del Servizio.
Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
- i compiti svolti in materia di protezione e prevenzione;
- il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
- il curriculum professionale.
Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- le prescrizioni degli organi di vigilanza.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio (Ispettorato del Lavoro e ASL):
- una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione;
- una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui al comma 1, 2, 3, o 11(il comma 11 dell'art. 4 stabilisce che le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a 10 addetti sono esonerati dall'elaborare il documento di valutazione dei rischi e custodirlo in azienda, ma è tenuto ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi agli organi competenti. Tale semplificazione non vale per quelle aziende soggette a particolari fattori di rischi individuati da appositi decreti.);
- una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali (dati degli ultimi tre anni del Registro Infortuni);
- l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
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Contatti:
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Via G. Donizetti, 4
20122 Milano
Tel. 02.55196790
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