Sicurezza antincendio
Il disposto dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
Valutazione dei rischi di incendio
Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie:
- livello di rischio elevato;
- livello di rischio medio;
- livello di rischio basso.
Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
- ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio;
- realizzare le vie e le uscite di emergenza per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio;
- realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento;
- assicurare l'estinzione di un incendio;
- garantire I 'efficienza dei sistemi di protezione antincendio;
- fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio.
Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
Gestione dell'emergenza in caso di incendio
All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza.
Per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
I lavoratori destinati devono frequentare il corso di formazione.
I lavoratori destinati devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica.
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Contatti:
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